Mutamenti sociali e famiglie "liquide": maggiori regole per la Mediazione FamiliareMediazione Civile e Familiare
01/09/2015 - 16:26di EMANUELA PALAMA' - Dopo oltre un ventennio di gestazione de facto ed una debole previsione normativa (L. 54/2006, art. 155 sexies: "...Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo….., oggi trasfusa nel comma secondo dell’art. 337-octies c.c., come introdotto dall’art. 55 del D. Lgs. n. 154/13), l’istituto della Mediazione familiare, in una prospettiva de iure condendo, andrebbe rivisitato alla luce dei profondi mutamenti del tessuto sociale, connotato da relazioni sempre più fluide, o meglio “liquide” (cit. Zygmunt Bauman). Infatti, oggi le scelte individuali, i comportamenti e le forme sociali, a differenza del passato, si scompongono e si sciolgono rapidamente, non avendo abbastanza tempo per solidificarsi ed assurgere a modelli di riferimento per l’agire umano. Dai dati statistici risulta che gli Italiani si sposano di meno e più tardi rispetto al passato, fanno figli con il contagocce e divorziano facilmente, spesso con altissima conflittualità. Sono sempre meno coppia e sempre più soli, più che single. Dal 1995 al 2014 il numero delle separazioni è raddoppiato e i divorzi sono aumentati di oltre una volta e mezza, quelle di lunga durata, con oltre venticinque anni di matrimonio alle spalle, sono triplicate. La crisi del settimo anno è solo un ricordo, la durata media del matrimonio, al momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento è risultata pari a quindici anni per le separazioni e a diciotto anni per il divorzio (cit. dal saggio “I Perplessi Sposi”, di Gian Ettore Gassani, Avvocato matrimonialista e Presidente nazionale A.M.I.). Quanto sopra descritto ha reso necessario, dal 2006 ad oggi, lo studio di soluzioni (anche normative, purtroppo rimaste ancora allo stato di progetti di legge) che possano regolamentare l’istituto della Mediazione Familiare, sopratutto in funzione dei seguenti obiettivi:
De iure condendo, si rende, dunque, necessario: - definire la Mediazione familiare (che purtroppo difetta nel nostro ordinamento di una disciplina organica ad hoc) e la figura professionale del Mediatore familiare; - individuare i criteri di accesso alla professione e specificarne le competenze; - istituire un apposito Elenco nazionale dei Mediatori familiari; - elaborare un Codice deontologico del Mediatore familiare, con un’elencazione di obblighi, sanzionabili in ipotesi di violazione; - introdurre un Tariffario che renda trasparente all’utenza i costi di accesso al percorso di Mediazione familiare. Ciò nella prospettiva di garantire la professionalità di chi si qualifica Mediatore familiare ed esercita la professione come tale. Ma chi è e cosa fa il Mediatore familiare? A cosa serve la Mediazione familiare ed a chi si rivolge? Per “Mediazione familiare” si intende un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio, che si rivolge a tutte le coppie sposate e non, con o senza prole; uno spazio di incontro in un ambiente neutrale, nel quale le parti, con la sapiente guida del Mediatore familiare - professionista terzo e imparziale, con una formazione specifica - nella garanzia del segreto professionale ed in assoluta autonomia dall’ambito giudiziario, hanno l’opportunità di elaborare in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, negoziando le relative questioni, sia negli aspetti relazionali che in quelli economici. Si tratta, in ogni caso, di un percorso assolutamente volontario, sia che la coppia vi aderisca di propria iniziativa che su sollecitazione del giudice. “Obiettivo del percorso di Mediazione familiare” è raggiungere un accordo finale, elaborato sulla base di soluzioni individuate e condivise dalle stesse parti in prima persona, senza delega a terzi, ed in modo che risultano soddisfacenti per se medesime e per i propri figli. “Mediatore Familiare” è un professionista qualificato e con una formazione specifica, terzo ed imparziale, che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente. La mission del Mediatore familiare è quella di «stare nel mezzo» tra le parti, per motivarle e spronarle senza manipolarle, aiutandole a gestire le proprie emozioni, al fine di raggiungere un accordo direttamente negoziato in modo collaborativo e costruttivo tra loro, che sia rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell'accordo stesso. Per tale ragione, per poter accedere ed esercitare la professione del Mediatore familiare, non basterà prevedere nel suo piano formativo l’acquisizione di tecniche di mediazione e di cognizioni attinte dalle scienze della pedagogia, psicologia, sociologia e diritto, ma anche l’apprendimento di adeguate abilità comunicative e relazionali (che gli consentiranno di contribuire positivamente a creare nella stanza di mediazione un clima motivante ed un’atmosfera di fiducia, di partecipazione e cooperazione tra le parti), oltre al compimento di un tirocinio o stage o pratica professionale supervisionata. Sempre nella prospettiva di una disciplina normativa del ruolo professionale del Mediatore familiare, sarebbe auspicabile definire forme di sinergica collaborazione tra il Mediatore familiare e le altre figure professionali che ruotano intorno alla famiglia, al fine di ottimizzare ed integrare le specifiche competenze dei diversi ambiti professionali, individuando ad esempio: a) le finalità comuni (prima fra tutti, la tutela degli interessi della prole); b) la specificità del ruolo dell’Avvocato e di quello del Mediatore familiare (la Raccomandazione n. R(98), contenuta nella Risoluzione n. 616 del 21.01.1998, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, prevede espressamente che il Mediatore familiare possa fornire informazioni di carattere legale ma non possa prestare consulenza legale); c) le modalità dell’invio da Mediatore ad Avvocato e viceversa, promuovendo a tal fine la formazione e l’aggiornamento professionale condiviso per Avvocati specialisti in diritto di famiglia e Mediatori familiari. Potrebbe risultare utile prevedere che i Servizi sociali e gli Uffici giudiziari dispongano di un elenco di Mediatori familiari e/o di Centri di Mediazione Familiare qualificati operanti sul territorio di propria competenza nonché istituire, almeno, presso ciascun distretto di Corte di Appello un Centro di Mediazione Familiare gratuito per le coppie non abbienti. Facendo tesoro dell’esperienza di altri Paesi europei, alcuni dei quali hanno reso obbligatorio il percorso mediativo, sarebbe auspicabile prevedere un passaggio informativo obbligatorio gratuito presso un Centro di Mediazione familiare, pubblico o privato, o un Mediatore familiare qualificato, in virtù del quale le parti, che intendano avviare un procedimento di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, o un procedimento relativo ai figli nati fuori del matrimonio ovvero di modifica e/o di revisione delle condizioni precedentemente concordate, possano acquisire le necessarie informazioni sull’opportunità e sulle potenzialità di un eventuale percorso di Mediazione familiare. Una simile previsione normativa consentirebbe alle coppie di decidere consapevolmente ed in piena libertà se intraprendere o meno il percorso di Mediazione familiare, prima ancora di avviare un procedimento contenzioso, ovvero di interromperlo in qualsiasi momento una volta iniziato, nel rispetto del principio della volontarietà. Così strutturata, la Mediazione familiare potrebbe rivelarsi una risorsa fondamentale sia per la coppia disponibile a proseguire il percorso mediativo, sia per gli inevitabili effetti deflattivi del contenzioso in ambito familiare.
Emanuela Palamà Avvocato esperto in diritto di famiglia e dei minori e Mediatrice familiare
Fonte: Redazione - Avv. Emanuela Palamà Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 5754 volte
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11:39 di mercoledì 16/09/2015 | ||
scritto da Ezio L. | ||
magari servisse sempre, nella maggior parte dei casi finisce dopo il primo appuntamento | ||
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20:47 di domenica 06/09/2015 | ||
scritto da gerardo spira | ||
Credo che ancora non si sia affrontato il tema vero della separazione: il minore. La giustizia minorile ha fallito il suo ruolo e poiché la nuova normativa pone la coppia davanti al giudice per la ratifica dell´accordo, questo diventa fondamentale per i rapporti futuri. E´ di importanza vitale il documento con le prescrizioni e le regole da osservare per la serenità della vita futura del minore. Il protocollo d´intesa è il documento da cui bisogna ripartire. Il protocollo unico su tutto il territorio nazionale che abbia le regole primarie uguali da Palermo a Milano. Il concetto di famiglia è sempre lo stesso, le finalità le stesse e i minori hanno gli stessi diritti. Bisogna bandire la cultura personalizzata di operatori e psicologi che fino ad oggi è risultata di ostacolo agli interessi superiori del minore e alla stessa famiglia, cosiddetta allargata. I sentimenti e gli affetti non sono oggetto di pareri e di giudizi.Nessun tribunale può giudicare i sentimenti di un un minore. La giustizia deve stare lontana dalla problematica sociale che va affrontata dalla società con regole uguali per tutti. | ||
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