Passa alla Camera il doppio cognome. Tra gli evviva, anche dubbi e interrogativiArea Famiglia
12/07/2014 - 18.51La commissione giustizia della camera ha approvato il testo del progetto di legge sul doppio cognome. Ecco cosa cambia, in sostanza, con le nuove norme. Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o il doppio cognome, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Fin qui tutto bene - per quanto la sonnecchiosa maggioranza degli italiani non ha mai visto l'urgenza di questo tema - ma il testo prevede che in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne. E proprio in questo comma si intravede un grosso regalo a qualche lobby, interessata a mantenere lo status quo in quelle gravidanze "atipiche" (genitori dello stesso sesso) laddove è necessario garantire una barriera normativa alle eventuali pretese dei genitori naturali. La previsione, inoltre, incoraggia gli atti di ostruzionismo in quelle che vengono definite "separazioni senza unione", nelle quali la gravidanza è sorta da rapporti occasionali. Non sono rari, in questa ultima ipotesi, gli scontri tra madri che scompaiono a poche settimane dal parto e registrano il neonato solo con il proprio cognome. Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l’accordo si segue l’ordine alfabetico. Secondo il testo, chi ha il doppio cognome può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto. Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L’applicazione è infatti subordinata all’entrata in vigore del regolamento che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile. Per provvedervi il ministero dell’Interno ha un anno di tempo. Fonte: Redazione Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 5433 volte
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