Genitore in crisi finanziaria? Niente assegno. Per il mantenimento basta ospitareNews e Comunicati Stampa
14/07/2011 - 20.27Una storia decorosa, stavolta, che viene dai tribunali che si occupano di minori. La potremmo definire una storia al contrario però, e vi spiegherò il perchè. In ogni caso con la decisione della Corte di Cassazione (Prima sezione civile, sentenza 15565) si stabilisce che il coniuge o comunque il genitore che versa in gravi difficoltà finanziarie è esentato dal dover pagare un assegno di mantenimento se già ospita i propri figli. Una sentenza abbastanza "controcorrente", se non fosse per il fatto che, come anticipavo, si tratta di una storia al contrario. Ed infatti, nella più bigotta tradizione "madrista" della nostra terra, nonostante l'importanza del precedente creato da questa sentenza, a beneficiare del provvedimento di esenzione dal versamento dell'assegno, manco a dirlo, è la madre che, non si sa per quale caso, era stata obbligata a farlo. Adesso la Cassazione riconosce per questa madre un diritto che, finora, è stato negato alla quasi totalità dei padri che versano nelle medesime condizioni. Speriamo almeno che serva finalmente a rendere "uguali" i due genitori. Il coniuge separato che versa in una condizione di debolezza economica puo' assolvere ai suoi obblighi di genitore offrendo ospitalita' ai figli senza essere tenuto al versamento di un contributo ulteriore. Lo sancisce la Cassazione bocciando il ricorso di L. F., un abruzzese separatosi dalla moglie B.M. nell'aprile 2006, e padre di due ragazzi, che chiedeva di ripristinare il mantenimento anche a carico della ex consorte in favore dei figli. Secondo la Cassazione, "il mantenimento cui ciascun genitore e' tenuto verso i figli, puo' ritenersi assolto dal genitore dotato di reddito proprio con cui i figli non convivono, mediante gli adempimenti connessi all'ospitalita' da parte dello stesso genitore non convivente in occasione del diritto di visita".
Il Tribunale di Lanciano, con provvedimento del giugno 2007,modificando le condizioni di separazione, dispose l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, con collocazione abituale presso la casa del padre e il diritto-dovere della madre di avere con se' i figli secondo determinate modalita'. A carico della madre venne stabilito un assegno di 400 euro mensili a titolo di concorso nel mantenimento. Assegno revocato dalla Corte d'appello dell'Aquila, nel febbraio 2009, sulla base delle difficolta' economiche in cui versa la donna. Da qui il ricorso di L.F. in Cassazione volto a ripristinare il concorso al mantenimento a carico della ex. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'ex coniuge e ha evidenziato che i colleghi di merito "con adeguata motivazione" hanno preso atto del fatto che la donna si trova "in una situazione economica che non le consente, oltre all'assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono presso di lei, il versamento anche di un contributo ulteriore in favore del padre".
Speriamo serva da esempio per tutti i genitori (leggasi "padri", ndr) in difficoltà che invece vengono vergognosamente ed ingiustamente onerati del pagamento dell'assegno ancora oggi nei nostri tribunali nonostante la legge non lo preveda più da oltre sei anni. Fonte: Mauro Alcamisi Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 4845 volte
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14.12 di mercoledì 20/07/2011 | ||
scritto da francesca | ||
Ci si continua a stupire di malagiustizia ,ma le prime persone che dovrebbero avere in coscienza il bene dei propri figli sono coloro che li hanno messi al mondo la madre e il padre.mia figlia viene da un ricovero (cosi´ e´ nominato dai giudici e s.sociali)in casa famiglia .nonostante abbia chiesto io mamma la collocazione presso il nucleo paterno,di mia figlia all´epoca di anni5 ,il padre ha richiesto la decadenza della mia patria potesta´e da ultimo mi ha inviato tramite suo legale lettera ,nella quale mi chiede in tempi rapidi il mantenimento per nostra figlia ,oltre gli arretrati da luglio 2009,quando la bimba e´ stata "dimessa"dalla casa famiglia.Io sono due anni e mezzo che la vedo un´ora al mese o ogni due settimane con telecamere e microfoni,questa umiliazione viene subita anche dall´altro mio figlio diciottenne,pronto all´iscrizione alla facolta´ di ingegneria,di vedere la sorella un´ora al mese secondo queste modalita´ criminali,senza aver commesso alcun reato. | ||
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08.51 di sabato 16/07/2011 | ||
scritto da Antonello1 | ||
Complimenti per la malagiustizia. Non avevamo bisogno di ulteriori conferme sulla indecente parzialità .
Se qualcuno aveva dubbi sul fatto che la magistratura prima di emettere una sentenza guarda in mezzo alle gambe di chi si trova davanti, adesso può toglierseli. Adesso vediamo a quanti padri ridotti alla miseria verrà applicato il principio sancito dall´Alta Corte. Sono sempre più convinto che esista una distanza abissale tra gli ermellini e le necessità del resto del mondo. Mi chiedo se questa gente si è resa conto di essere totalmente avulsa dal resto del paese. | ||
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12.16 di venerdì 15/07/2011 | ||
scritto da marina | ||
era ora...una cosa giusta ogni tanto,rasserena gli animi...basta con ste sentenze di parte,che mettono in miseria... | ||
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11.34 di venerdì 15/07/2011 | ||
scritto da Pino FALVELLI | ||
In poche parole la sentenza ci conferma una cosa sola e cioè che IN OGNI CASO LE DONNE OTTERRANNO SEMPRE CIO´ CHE VOGLIONO. Risulta che tantissimi padri, per le medesime ragioni, siano stati condannati a pagare nonostante le loro dimostrate condizioni di indigenza. E´ dimostrato che in Italia non esiste UGUAGLIANZA E PARITA´ TRA I SESSI. I principi costituzionali (art.3) sono, quindi, solo una presa per i fondelli.- | ||
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