La Cassazione e le sentenze basate su presupposti falsi - di Adriana TisselliIo penso che...
30/05/2011 - 14.37Questa mia riflessione nasce dalla pura logica poichè, lo premetto, non ho alcuna formazione giuridica (se non a livello di interesse personale). Ieri mi arriva una sentenza della Cassazione che recita così: "In mancanza di diverse disposizioni, la somma fissa mensile versata per il mantenimento per i figli al genitore collocatario, non costituisce un mero rimborso delle spese sostenute dal collocatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale, determinato tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto e in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno, con la conseguenza che, il genitore non collocatario, non può ritenersi esonerato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo, in cui i figli, in relazione alle modalità di esercizio del diritto di visita disposte dal giudice o concordate tra le parti, si trovino presso di lui ed egli pertanto provveda in via esclusiva al loro mantenimento". Mie osservazioni: 1) la Cassazione emette una sentenza partendo da un presupposto falso e cioè quello che prevede "il genitore collocatario" CHE NELLA LEGGE NON ESISTE!!! Mi pare che il genitore o è affidatario = ergo ci troviamo in regime di affido esclusivo oppure non è niente.... perchè NON ESISTE il genitore collocatario in quanto trattasi di UN'INVENZIONE DEI GIUDICI!!! Inoltre ribadisce l'esistenza dell'assegno di mantenimento vanificando il principio del mantenimento diretto (compiti di CURA di ENTRAMBI i genitori) e rendendo di nuovo i bambini ORFANI di un genitore (quello non collocatario) 2) la Cassazione sta andando contro una legge dello Stato? Sta trasformandio la cosiddetta prassi una legge "parallela" alla legge del Parlamento? Mi chiedo va contro la COSTITUZIONE, questo??? Rivolgo la domanda a voi esperti, perchè a me sembra una sentenza gravissima e non ritengo che debba ASSOLUTAMENTE passare sotto silenzio.
Adriana Tisselli - Movimento Femminile per la Parità Genitoriale Fonte: Redazione Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 3724 volte
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09.53 di venerdì 03/06/2011 | ||
scritto da Pino FALVELLI | ||
Il problema è sempre il solito ! Ci sono troppi INTERESSI che ruotano intorno alle separazioni. Il "sistema" deve rimare così perchè troppe persone devono lucrare sulle disgrazie altrui. A cominciare da certe donne che vogliono costituirsi UNA RENDITA VITALIZIA E PARASSITARIA ai danni dell´ ex ( casa e consistenti mantenimenti con la scusa dei figli ), per continuare con taluni legali "senza scrupoli" che fomentano gli animi dei coniugi separandi onde poter avviare quante più cause possibili e trarne profitto, e seguire con i servizi sociali, ecc. ecc. Credo che la soluzione a tutto potrebbe essere molto semplice: mantenimento diretto ed obbligatorio dei figli per entrambi i genitori, CASA CONIUGALE ASSEGNATA A CHI E´ IL LEGITTIMO PROPRIETARIO, figli ad entrambi i genitori e con tempi ripartiti al 50% ( ovviamente salvo casi particolari da motivare adeguatamente ). Tale soluzione però NON SI VUOLE. Allora bisogna unirsi ed essere coesi e, magari, cominciare a raccogliere firme per un referendum popolare che imponga tale semplice regola e la responsabilità civile diretta per i magistrati ma, soprattutto, per quei legali che fomentano e/o che si servono di evidenti falsità e menzogne inventate dai e/o con i propri clienti per raggiungere determinati scopi. Sono certo che i tanti magistrati ed avvocati onesti sarebbero propensi e graati per questa semplice soluzione poichè guadagnerebbero sicuramente in immaggine e credibilità .- | ||
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15.19 di mercoledì 01/06/2011 | ||
scritto da sara | ||
inoltre va anche sottolineato che, se tale sentenza riconosce il mantenimento mensile un conteggio di mantenimento annuo, se questo appunto è ritenuto giusto allora mi chiedo perche se un genitore non versa per tempo la mensilità si possa ricorrere anche solo dopo venti giorni a chiedere ed ottenere ingiunzioni di pagamento in questo caso la cassazione non dovrebbe decidere per dar tempo entro un anno di rientrare per quel mese che non si è versato? se è annuo il calcolo perche non lo è anche per i calcoli sui ritardati pagamenti appunto del mantenimento mensile??? | ||
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10.52 di mercoledì 01/06/2011 | ||
scritto da giosinoi | ||
Hai compreso perfettamente ciò che accade con la sostituzione delle norme dello stato con le "prassi" in udienza.
Non c´Ã¨ bisogno di essere granchè istruiti per capire e riscontrare la disapplicazione di principi Costituzionali, implicitamente ed esplicitamente, sia in tema dei diritti soggettivi ed umani, che in argomento di corretto funzionamento dell´apparato statale giustizia, che di corretta applicazione delle decisioni Parlamentari codificate in norme. FANNO COME VOGLIONO, QUESTI GIUDICI SENZA RESPONSABILITA´, proprio perchè è un potere deviato che non si fa processare; altro che B. | ||
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14.34 di martedì 31/05/2011 | ||
scritto da Antonello1 | ||
C´Ã¨ veramente poco da scandalizzarsi!!! Da due anni ho in affidamento condiviso al 50% mio figio di quattro anni e nonostante provveda in modo diretto al suo mantenimento quando è presso la mia abitrazione, al pagamento della retta mensile dell´asilo nido e della scuola dell´infanzia, al pagamento delle spese sportive e a tutto ciò che ad egli serve in termini materiali, verso alla madre un assegno di €. 400,00 mensili. Se non si tratta di una violazione della legge questa, vorrei sapere quale può considerarsi tale... | ||
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